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Legge 10 agosto 1950, n. 715 · Legge 10 agosto 1950, n. 715 — Costituzione di un "Fondo per l'incremento edilizio" destinato a sollecitare l'attivita' edilizia privata per la concessione di mutui per la costruzione di case di abitazione

Legge 10 agosto 1950, n. 715 Art. 18

In KraftAmtlicher Text

Le somme prelevate nei modi di cui al precedente art. 1 sono destinate annualmente per meta' per costruzioni nell'Italia meridionale ed insulare e per meta' per costruzioni nell'Italia centrale e settentrionale.