Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 89
TITOLO. V. Riversibilita' dei soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare.
Il ripristino del diritto a fregiarsi delle medaglie al valor militare comporta la riattivazione del pagamento al decorato del soprassoldo, dalla data in cui il ripristino ha effetto, verso contemporanea cessazione ed imputazione delle somme eventualmente corrisposte a favore dei congiunti.