Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 88
TITOLO. V. Riversibilita' dei soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare.
La perdita o la sospensione del diritto a fregiarsi delle medaglie al valor militare comporta, in ogni caso, la perdita o la sospensione del relativo soprassoldo. Nei casi di cui al precedente comma la riversibilita' del soprassoldo e' ammessa, su domanda, a favore delle persone di famiglia per le quali la riversibilita' e' consentita dalle disposizioni vigenti in caso di decesso del decorato.