Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 90
TITOLO. V. Riversibilita' dei soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare.
Di tutti i provvedimenti che abbiano, comunque, influenza sul pagamenti del soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare di cui sono insigniti i militari in congedo e gli estranei alle forze militari, l'Amministrazione competente da' notizia al Ministero del tesoro, per gli eventuali provvedimenti di sua competenza. La cessazione o la riattivazione del pagamento del soprassoldo deve sempre avere la stessa decorrenza della perdita, della sospensione o del riacquisto.