Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 87
TITOLO. V. Riversibilita' dei soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare.
Per concedere la riversibilita' del soprassoldo di cui ai precedenti articoli 85 e 86, e' necessario accertare, di intesa con la competente Amministrazione militare, se colui il quale e' autorizzato a fregiarsi della decorazione sia immune da gravi carichi penali e morali.