Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 65
TITOLO III Dei diritti della vedova e degli orfani.
La pensione si perde dagli orfani quando siano giunti alla eta' maggiore, salvo il caso di inabilita' a qualsiasi proficuo lavoro prevista dal primo comma, dell'art. 63 e dalle figlie anche di eta' minore, quando abbiano contratto matrimonio. ((16))
--------------- AGGIORNAMENTO (16) La Corte Costituzionale con sentenza 16 - 22 giugno 1971, n. 135 (in G.U. 1a s.s. 30/06/1971, n. 163) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui dispone che la pensione si perde dalle figlie o che le stesse decadono dal diritto quando contraggono matrimonio.