Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 34
TITOLO II Dei diritti dei mutilati ed invalidi di guerra
Per i minori invalidi di 1ª categoria la necessita' del ricovero e' presunta. Il trattamento complessivo di pensione di guerra, detratta la ritenuta di cui all'art. 32, e' corrisposto con le cautele di legge ai legali rappresentanti dei minori medesimi.