Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 10 agosto 1950, n. 648 · Legge 10 agosto 1950, n. 648 — Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra

Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 27

TITOLO II Dei diritti dei mutilati ed invalidi di guerra

In KraftAmtlicher Text

La pensione, l'assegno o l'indennita' di guerra sono liquidati, per ciascuna categoria di invalidita', in base alla seguente ripartizione per gruppi di gradi: a) ufficiali generali; b) ufficiali superiori: c) ufficiali inferiori: d) sottufficiali e truppa. Il grado e' quello che il militare rivestiva al momento in cui si verifico' l'evento di servizio e, nel caso di una malattia, alla data della prima constatazione sanitaria o comunque non oltre il giorno del congedo. Le infermiere volontarie della Croce Rossa italiana sono equiparate, ai fini della concessione della pensione o dell'assegno di guerra, al grado di sottotenente. Al cittadino divenuto invalido per fatto di guerra, di cui all'art. 10, la pensione, l'assegno o l'indennita' si liquida nella misura stabilita per il gruppo dei militari di truppa. Ove pero' egli, al momento dell'evento, risulti in possesso di un grado militare, anche nelle categorie in congedo, la pensione, l'assegno o l'indennita' e' concessa in base a tale grado.