Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 26
TITOLO II Dei diritti dei mutilati ed invalidi di guerra
Per il trattamento di pensione sono istituite due tabelle, annesse alla presente legge e distinte con le lettere C e D. Si applica la tabella C, quando le ferite, lesioni od infermita' siano state riportate, contratte o aggravate in una delle seguenti circostanze: a) in servizio presso reparti operanti impiegati in azioni di combattimento; b) in servizio presso reparti non operanti, in occasione di combattimenti o di azioni, anche episodiche di guerra; c) durante lo stato di prigionia; ovvero quando le mutilazioni siano state riportate durante operazioni di rastrellamento di ordigni bellici o di sminamento. Negli altri casi si applica la tabella D.