Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 15
TITOLO I. Del diritto alla pensione di guerra in generale.
Le norme dell'articolo precedente si applicano anche nei casi di morte o di invalidita' di cittadini italiani, in dipendenza di fatti di guerra, ovunque avvenuti e che diano luogo a liquidazione di indennita' da parte di Governi esteri.