Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 16
TITOLO I. Del diritto alla pensione di guerra in generale.
Nel caso di infortunio per causa di guerra che colpisca, equipaggi di navi mercantili i quali, al momento del disastro, erano militarizzati, e' in facolta' degli interessati di optare fra la pensione, l'assegno o l'indennita', previsti dalla legge sull'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro, vigenti alla data del sinistro, nonche' dalle disposizioni speciali per gli equipaggi suddetti, e la pensione o l'assegno di guerra. Anche in tale caso si applicano le norme dei precedenti articoli 12 e 13.