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Legge 10 agosto 1950, n. 648 · Legge 10 agosto 1950, n. 648 — Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra

Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 14

TITOLO I. Del diritto alla pensione di guerra in generale.

In KraftAmtlicher Text

Nei casi di invalidita' o di morte di militari per eventi di servizio prestato in territori esteri, gli aventi diritto alla pensione o all'assegno di guerra hanno facolta' di optare, con le norme di cui agli articoli 12 e 13, fra la pensione o L'assegno stesso e l'indennita' che possa loro spettare a carico dei Governi di detti territori. L'opzione per la pensione o l'assegno di guerra implica rinunzia alla indennita'. In tal caso le somme pagate dai Governi esteri sono devolute all'Erario.