Legge 14 luglio 1950, n. 581 Art. 45Ricorso per cassazione nelle controversie individuali di lavoro
Il testo dell' art. 454 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 454 (Ricorso per cassazione). - Contro le sentenze pronunciate secondo il rito speciale, si puo' proporre ricorso per cassazione a norma del n. 3 dell'art. 360 anche per violazione o falsa applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi e delle norme equiparate".
Verweist auf
- Legge 14 luglio 1950, n. 581 Art. 360
- Legge 14 luglio 1950, n. 581 Art. 454