Legge 14 luglio 1950, n. 581 Art. 44Sospensione dell'esecuzione
Il testo dell' art. 373 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 373. (Sospensione dell'esecuzione). - Il ricorso per cassazione non sospende la esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata puo', su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione". "L'istanza si propone con ricorso al pretore o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a se' o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza, puo' essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione".
Verweist auf
- Legge 14 luglio 1950, n. 581 Art. 373