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Legge 14 luglio 1950, n. 581 · Legge 14 luglio 1950, n. 581 — Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile

Legge 14 luglio 1950, n. 581 Art. 46Decadenza dei consulenti tecnici ed estinzione del processo

In KraftAmtlicher Text

Il testo dell' art. 457 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 457 (Decadenza dei consulenti tecnici ed estinzione del processo). - Se il lodo non e' depositato nel termine di cui all'art. 455 secondo comma, il giudice che ha disposto la rimessione, su istanza della parte piu' diligente, pronuncia la decadenza e provvede sulla causa. "Se l'istanza non e' proposta entro sei mesi dalla scadenza del termine suddetto, il processo si estingue".