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Legge 6 marzo 1950, n. 108 · Legge 6 marzo 1950, n. 108 — Creazione presso l'Istituto di credito fondiario delle Venezie - Verona - di una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita'

Legge 6 marzo 1950, n. 108 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

I mutui previsti dalla presente legge sono soggetti al regime tributario stabilito per i mutui fondiari, salvo le facilitazioni concesse da leggi speciali. Sugli stessi sono dovuti alla Sezione dai mutuatari i diritti di commissione e le provvigioni a norma delle leggi in vigore per l'esercizio del credito fondiario. E' applicabile ogni altra disposizione concernente i mutui fondiari, in quanto non contrastante con quelle sopra indicate.