Legge 6 marzo 1950, n. 108 Art. 4
I mutui previsti dalla presente legge sono soggetti al regime tributario stabilito per i mutui fondiari, salvo le facilitazioni concesse da leggi speciali. Sugli stessi sono dovuti alla Sezione dai mutuatari i diritti di commissione e le provvigioni a norma delle leggi in vigore per l'esercizio del credito fondiario. E' applicabile ogni altra disposizione concernente i mutui fondiari, in quanto non contrastante con quelle sopra indicate.