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Legge 6 marzo 1950, n. 108 · Legge 6 marzo 1950, n. 108 — Creazione presso l'Istituto di credito fondiario delle Venezie - Verona - di una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita'

Legge 6 marzo 1950, n. 108 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

La Sezione compie operazioni di mutuo in contanti ed in obbligazioni e puo' emettere obbligazioni per un valore nominale corrispondente all'ammontare dei mutui gia' concessi ed erogati in contanti. L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse non potra' pero' eccedere il limite stabilito dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario. Le obbligazioni della Sezione sono parificate ad ogni effetto alle cartelle fondiarie emesse dall'Istituto di credito fondiario delle Venezie. Esse godono del trattamento fiscale previsto dalle vigenti disposizioni per le cartelle fondiarie; sono ammesse di diritto alle quotazioni di Borsa; sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione ha facolta' di concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche Amministrazioni.