Legge 6 marzo 1950, n. 108 Art. 5
La vigilanza sulla Sezione e' esercitata dagli stessi organi che la esercitano sull'Istituto di credito fondiario delle Venezie.
La vigilanza sulla Sezione e' esercitata dagli stessi organi che la esercitano sull'Istituto di credito fondiario delle Venezie.