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Legge 9 novembre 1949, n. 981 · Legge 9 novembre 1949, n. 981 — Computo, ai fini dell'avanzamento dei militari delle tre Forze armate e della guardia di finanza, del servizio prestato nelle formazioni partigiane o presso i Comandi dei reparti dell'esercito e della guardia di finanza che hanno partecipato alla guerra di liberazione

Legge 9 novembre 1949, n. 981 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

E' servizio prestato nelle formazioni partigiane dal sottotenente e dal tenente di complemento dell'Esercito, che abbiano ottenuto la qualifica di partigiano combattente, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 , e' valido agli effetti dell' art. 87 della legge 9 maggio 1940, n. 370 , quale risulta sostituito dall' art. 1 della legge 11 dicembre 1941, n. 1464 .