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Legge 9 novembre 1949, n. 981 · Legge 9 novembre 1949, n. 981 — Computo, ai fini dell'avanzamento dei militari delle tre Forze armate e della guardia di finanza, del servizio prestato nelle formazioni partigiane o presso i Comandi dei reparti dell'esercito e della guardia di finanza che hanno partecipato alla guerra di liberazione

Legge 9 novembre 1949, n. 981 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Il servizio prestato dagli appuntati dei carabinieri al comando o presso comandi di formazioni partigiane e' valido ai sensi della possibilita' di concorrere alla promozione, a scelta senza esami, a vice-brigadiere, come se avessero comandato lodevolmente la stazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 193 , modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 253 .