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Legge 9 novembre 1949, n. 981 · Legge 9 novembre 1949, n. 981 — Computo, ai fini dell'avanzamento dei militari delle tre Forze armate e della guardia di finanza, del servizio prestato nelle formazioni partigiane o presso i Comandi dei reparti dell'esercito e della guardia di finanza che hanno partecipato alla guerra di liberazione

Legge 9 novembre 1949, n. 981 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Il servizio prestato dagli ufficiali e dai sottufficiali dell'Esercito al comando di formazioni partigiane, equiparate o superiori per consistenza numerica al reparto corrispondente al grado militare rivestito, e' valido agli effetti dei periodi di comando prescritti dall' art. 32 della legge 9 maggio 1940, n. 370 , e dagli articoli 3 e 5 della legge 21 giugno 1934, n. 1093 , ai fini dell'avanzamento. Agli stessi effetti e' altresi' valido il servizio prestato dai sottufficiali e dai capitani, maggiori e tenenti colonnelli, con mansioni equiparate o superiori al grado vero presso comandi di reparti dell'Esercito, che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione.