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Legge 2 luglio 1949, n. 408 · Legge 2 luglio 1949, n. 408 — Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie

Legge 2 luglio 1949, n. 408 Art. 24

TITOLO IV Disposizioni finali

In KraftAmtlicher Text

Sono fatte salve le piu' favorevoli agevolazioni fiscali e tributarie consentite dalle leggi vigenti. La esenzione preveduta dall' art. 159, quarto comma del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 , e' estesa anche ai contadini o lavoratori agricoli che siano proprietari di terreni, alla cui coltivazione attendono prevalentemente con il lavoro proprio o dei loro familiari.