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Legge 2 luglio 1949, n. 408 · Legge 2 luglio 1949, n. 408 — Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie

Legge 2 luglio 1949, n. 408 Art. 23

TITOLO IV Disposizioni finali

In KraftAmtlicher Text

((Il beneficio di cui al precedente art. 13 e' esteso alle costruzioni, agli ampliamenti e alle ricostruzioni che non siano di lusso e che non fruiscano del contributo dello Stato, la cui costruzione sia stata iniziata, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1916, n. 350)) .