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Legge 2 luglio 1949, n. 408 · Legge 2 luglio 1949, n. 408 — Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie

Legge 2 luglio 1949, n. 408 Art. 25

TITOLO IV Disposizioni finali

In KraftAmtlicher Text

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita, del sigillo dello (Stato, sara' inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 2 luglio 1949 EINAUDI DE GASPERI - TUPINI SCELBA - GRASSI - VANONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI