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Legge 19 agosto 1948, n. 1180 · Legge 19 agosto 1948, n. 1180 — Estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici ed alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra

Legge 19 agosto 1948, n. 1180 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

Le disposizioni della legge 26 luglio 1929, n. 1397 , relative all'Opera nazionale per gli orfani di guerra, del regolamento di detta legge, approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642 , ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisca alla protezione ed all'assistenza degli orfani di guerra, nonche' tutte le provvidenze emanate in favore dei congiunti dei caduti in guerra, sono estese agli orfani ed ai congiunti dei morti di cui al precedente art. 1. Sono poi estese ai mutilati ed invalidi di cui allo stesso art. 1 le disposizioni della legge 18 agosto 1942, n. 1175 , relativa all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, e delle leggi 21 agosto 1921, n. 1342 e 3 dicembre 1925, n. 2151 , sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, nonche' ogni altra disposizione legislativa o regolamentare che alle leggi medesime si ricolleghi o che, comunque, concerna la protezione e l'assistenza, agli invalidi predetti.