Legge 19 agosto 1948, n. 1180 Art. 8
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio provvedimento, le variazioni al bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio provvedimento, le variazioni al bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.