Legge 19 agosto 1948, n. 1180 Art. 6
Sono estese ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti per i fatti di cui all'art. 1 le vigenti disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati o invalidi di guerra, nonche' dei congiunti dei caduti in guerra, fatta eccezione di quelle relative ai benefici di carriera ed economici attribuiti ai pubblici dipendenti aventi la qualifica di combattenti.