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Legge 19 agosto 1948, n. 1180 · Legge 19 agosto 1948, n. 1180 — Estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici ed alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra

Legge 19 agosto 1948, n. 1180 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

E' in facolta' del Ministro per il tesoro di corrispondere agli aventi diritto, a titolo di anticipazione e fino alla liquidazione definitiva ed al diniego della pensione o dell'assegno di guerra, un assegno provvisorio nella, misura fissata dalle tabelle stabilite per i non combattenti dal decreto legislativo 10 settembre 1947, n. 1108 . In caso di diniego della pensione o dell'assegno, l'ammontare dell'assegno provvisorio corrisposto e' abbuonato.