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Legge 19 agosto 1948, n. 1180 · Legge 19 agosto 1948, n. 1180 — Estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici ed alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra

Legge 19 agosto 1948, n. 1180 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

La liquidazione delle pensioni, degli assegni e delle indennita' di guerra, di cui all'art. 1, e' effettuata dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - con le norme sancite dal regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 , e successive modificazioni, in quanto applicabili. La domanda per la liquidazione delle pensioni, assegni ed indennita', deve essere presentata entro il termine perentorio di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge. Per le pensioni indirette, ove la morte sia avvenuta posteriormente all'11 gennaio 1948, detto termine decorre dalla data di trascrizione dell'atto di morte nei registri dello stato civile di Mogadiscio. Chi lascia trascorrere piu' di un anno dalle date suddette senza presentare domanda non e' ammesso a godere della pensione o dell'assegno spettantegli che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.