Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 · Legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 — Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare. (16G00168)

Legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 Art. 8Modifica all'articolo 54 della legge costituzionale n. 1 del 1963

In KraftAmtlicher Text

1. All' articolo 54 della legge costituzionale n. 1 del 1963 , le parole: «delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «dei Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane,».

Note all'art. 8: - Il testo dell'articolo 54 del citato Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 54. Allo scopo di adeguare le finanze dei Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane, al raggiungimento delle finalita' ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, il Consiglio regionale puo' assegnare ad essi annualmente una quota delle entrate della Regione.