Legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 Art. 9Sostituzione dell'articolo 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963
1. L' articolo 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963 e' sostituito dal seguente: «Art. 59. - 1. L'ordinamento degli enti locali della Regione si basa sui Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane, quali enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione e dal presente Statuto».
Verweist auf
- Legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 Art. 59