Legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 Art. 7Modifica all'articolo 51 della legge costituzionale n. 1 del 1963
1. Al primo comma dell'articolo 51 della legge costituzionale n. 1 del 1963 , le parole: «, delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «e dei Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane».
Note all'art. 7: - Il testo del primo comma dell'articolo 51 del citato Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 51. Le entrate della Regione sono anche costituite dai redditi del suo patrimonio o da tributi propri che essa ha la facolta' di istituire con legge regionale, in armonia col sistema tributario dello Stato e dei Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane.";
Verweist auf
- Legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 Art. 51