Legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 Art. 6Modifica all'articolo 27 della legge costituzionale n. 1 del 1963
1. All' articolo 27 della legge costituzionale n. 1 del 1963 , le parole: «15 mila» sono sostituite dalla seguente: «5.000».
Note all'art. 6: - Il testo dell'articolo 27 del citato Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 27. L'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti redatti in articoli, appartiene alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio ed agli elettori, in numero non inferiore a 5.000.";
Verweist auf
- Legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 Art. 27