Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 Art. 7Concorso di persone
Capo II ILLECITI SOTTOPOSTI A SANZIONI PECUNIARIE CIVILI
1. Quando piu' persone concorrono in un illecito di cui al presente capo, ciascuna di esse soggiace alla sanzione pecuniaria civile per esso stabilita.