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Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 · Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 — Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67. (16G00010)

Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 Art. 6Reiterazione dell'illecito

Capo II ILLECITI SOTTOPOSTI A SANZIONI PECUNIARIE CIVILI

In KraftAmtlicher Text

1. Si ha reiterazione nel caso in cui l'illecito sottoposto a sanzione pecuniaria civile sia compiuto entro quattro anni dalla commissione, da parte dello stesso soggetto, di un'altra violazione sottoposta a sanzione pecuniaria civile, che sia della stessa indole e che sia stata accertata con provvedimento esecutivo.

2. Ai fini della presente legge, si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalita' della condotta, presentano una sostanziale omogeneita' o caratteri fondamentali comuni.