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Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 · Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 — Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67. (16G00010)

Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 Art. 8Procedimento

Capo II ILLECITI SOTTOPOSTI A SANZIONI PECUNIARIE CIVILI

In KraftAmtlicher Text

1. Le sanzioni pecuniarie civili sono applicate dal giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno.

2. Il giudice decide sull'applicazione della sanzione civile pecuniaria al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa.

3. La sanzione pecuniaria civile non puo' essere applicata quando l'atto introduttivo del giudizio e' stato notificato nelle forme di cui all' articolo 143 del codice di procedura civile , salvo che la controparte si sia costituita in giudizio o risulti con certezza che abbia avuto comunque conoscenza del processo.

4. Al procedimento, anche ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria civile, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile , in quanto compatibili con le norme del presente capo.

Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell' articolo 143 del codice di procedura civile : "Art. 143. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti. Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi e' il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa e' ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario [, e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede]. Se non sono noti ne' il luogo dell'ultima residenza ne' quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero. Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalita' prescritte."