Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 Art. 5Criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie
Capo II ILLECITI SOTTOPOSTI A SANZIONI PECUNIARIE CIVILI
1. L'importo della sanzione pecuniaria civile e' determinato dal giudice tenuto conto dei seguenti criteri:
a) gravita' della violazione;
b) reiterazione dell'illecito;
c) arricchimento del soggetto responsabile;
d) opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito;
e) personalita' dell'agente;
f) condizioni economiche dell'agente.