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Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 · Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 — Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67. (16G00010)

Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 Art. 5Criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie

Capo II ILLECITI SOTTOPOSTI A SANZIONI PECUNIARIE CIVILI

In KraftAmtlicher Text

1. L'importo della sanzione pecuniaria civile e' determinato dal giudice tenuto conto dei seguenti criteri:

a) gravita' della violazione;

b) reiterazione dell'illecito;

c) arricchimento del soggetto responsabile;

d) opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito;

e) personalita' dell'agente;

f) condizioni economiche dell'agente.