Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129 Art. 6Ammissione all'esercizio della professione delle persone distintesi nell'ambito dell'architettura
Titolo II DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI STABILIMENTO
1. Sono ammessi altresi' all'esercizio dell'attivita' nel settore dell'architettura con l'uso del relativo titolo e sono iscritti all'albo degli architetti, ai sensi dell'art. 5, i cittadini di uno Stato membro delle Comunita' europee autorizzati a servirsi di tale titolo in applicazione d'una disposizione legislativa, che conferisce all'autorita' competente d'uno Stato membro la facolta' di attribuire questo titolo ai cittadini degli Stati membri, che si siano particolarmente distinti per la qualita' delle loro realizzazioni nel campo dell'architettura.