Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129 · Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129 — Attuazione delle direttive n. 85/384/CEE, n. 85/614/CEE e n. 86/17/CEE in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129 Art. 5Ammissione alla professione di architetto

Titolo II DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI STABILIMENTO

In KraftAmtlicher Text

1. Sono ammessi all'esercizio dell'attivita' nel settore dell'architettura con il relativo titolo professionale e sono iscritti all'albo degli architetti i cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee che:

a) sono in possesso di un titolo riconosciuto;

b) presentano requisiti di moralita' ed onorabilita';

c) hanno residenza o domicilio in Italia.

2. Il Consiglio dell'ordine degli architetti del luogo di residenza o domicilio dell'interessato provvede all'iscrizione sulla base del decreto di riconoscimento o, se l'iscrizione sia richiesta in epoca successiva, previo accertamento dei requisiti di moralita' ed onorabilita' nei modi previsti dall'art. 4, comma 2, lettera b).

3. L'iscrizione comporta il godimento dei diritti e l'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento professionale.