Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129 Art. 7Iscrizione in albi di altri Stati membri
Titolo II DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI STABILIMENTO
1. I cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee, gia' iscritti in un albo dell'ordine degli architetti o dell'ordine degli ingegneri, che siano abilitati all'esercizio delle attivita' disciplinate dal presente decreto e si siano stabiliti in altro Stato membro ai fini dell'esercizio di dette attivita', possono, a domanda, conservare l'iscrizione nell'albo italiano di precedente appartenenza.