Decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430 Art. 3
1. Gli interventi disposti con legge regionale sono attuati, secondo criteri di efficienza e di economicita', mediante convenzione con gli enti pubblici nazionali operanti nel settore della previdenza e delle assicurazioni sociali, ovvero dall'amministrazione regionale o attraverso enti regionali.