Decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430 Art. 2
1. Le funzioni esercitate dalla regione ai sensi dell'articolo 1 comprendono, a fini di sicurezza sociale, sia interventi diretti in favore dei lavoratori, in attivita' o in quiescenza, e dei loro familiari, sia interventi indiretti, riferiti ai datori di lavoro.