Decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430 Art. 4
1. Salvo specifiche normative che dispongano una piu' ampia rappresentanza regionale, la regione ha un proprio rappresentante negli organi collegiali di amministrazione degli enti e degli istituti pubblici, che esplicano le attivita' previste dall' art. 3, primo comma, lettera h), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 .
Nota all'art. 4: Il testo dell' art. 3, primo comma, lettera h), della legge costituzionale n. 4/1948 e' riportato nelle note all'art. 1.