Decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521 Art. 8
L'indennizzo che verra' liquidato a favore del concessionario del mutuo, dovra' essere totalmente imputato ad estinzione del mutuo stesso. Sulla quota del mutuo che verra' ad estinguersi per effetto di tale imputazione, il mutuatario avra' diritto al totale esonero degli interessi. E' sempre in facolta' del mutuatario di estinguere il mutuo prima della scadenza.