Decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521 Art. 7
Il mutuo di cui al precedente art. 6, e' concesso, al tasso di interesse dell'1,50 per cento annuo, con decreto del Ministro per il tesoro. Esso ha la durata massima di anni dieci e viene estinto in cinque annualita' eguali negli ultimi cinque anni del decennio.