Decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521 Art. 9
Alle domande di indennizzo, ai relativi documenti giustificativi, agli atti di liquidazione dell'indennizzo nonche' alle domande di mutuo ed agli atti occorrenti per la relativa stipulazione ed estinzione sono estese le esenzioni tributarie previste all' art. 25 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543 . Gli atti relativi all'investimento delle somme ottenute dagli interessati a titolo di indennizzo o di mutuo sono esenti dalle tasse di bollo e sulle concessioni governative nonche' dalle imposte di registro ed ipotecarie, fatta eccezione per gli emolumenti dei conservatori delle ipoteche e dei diritti catastali.
Verweist auf
- Decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521 Art. 25