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Decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521 · Decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521 — Risarcimento per la perdita di beni in Tunisia in applicazione dell'art. 79 del Trattato di pace

Decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

Su richiesta dell'interessato, ove esso non abbia chiesto la revoca del provvedimento di espulsione, il Ministero del tesoro, prima della liquidazione definitiva dell'indennizzo dovuto, propone alla Commissione di cui al precedente art. 5, che al richiedente venga concesso un mutuo di favore, il cui ammontare sara' determinato dalla Commissione stessa in base agli elementi potuti raccogliere nonche' alle condizioni economiche che l'interessato medesimo aveva in Tunisia, ma in misura, comunque, non eccedente il cinquanta per cento del presunto danno risarcibile. La Commissione puo', ove occorra, stabilire che l'interessato dia idonee garanzie personali o reali o bancarie.