Decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521 Art. 5
La Commissione, che determina la definitiva indennita' nei casi di cui all'ultimo comma del precedente art. 4 ha sede presso il Ministero del tesoro ed e' composta come segue: di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte di cassazione, che la presiede; di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte di appello, designato, come il presidente, dal Ministero di grazia e giustizia; di un magistrato della Corte dei conti, di grado non inferiore al sesto; di tre rappresentanti del Ministero del tesoro; di un rappresentante del Ministero degli affari esteri; di un rappresentante del Ministero delle finanze; di un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato; di cinque cittadini designati dal Ministero degli affari esteri, fra gli italiani gia' residenti in Tunisia e competenti in materia di stime. Il Ministero degli affari esteri designa, altresi', i supplenti dei cinque cittadini da scegliersi fra gli italiani gia' residenti in Tunisia, competenti in materia di stime, i quali parteciperanno alle riunioni della Commissione in luogo dei rispettivi titolari qualora le deliberazioni si riferiscano ai titolari stessi od in caso di legittimo impedimento dei medesimi. La Commissione e' nominata con decreto del Ministro per il tesoro, il quale stabilisce altresi' la misura del relativo emolumento in rapporto ai lavori effettuati e si pronuncia a maggioranza, con la presenza di almeno undici membri. A segretario della Commissione e' nominato un funzionario dell'Amministrazione centrale del tesoro di grado non inferiore all'ottavo.