Decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521 Art. 4
Il Ministero del tesoro, dopo avere espletato, con ogni possibile mezzo istruttorio e con l'ausilio dei competenti organi dipendenti dal Ministero degli affari esteri, i necessari accertamenti, procede alla liquidazione dell'indennita' che ritiene dovuta. Tale liquidazione e' definitiva qualora l'indennita' richiesta dal danneggiato non ecceda un milione di lire italiane, determinata in conformita' del precedente articolo 2. Ove l'indennita' domandata ecceda il limite di cui al precedente comma, il Ministero del tesoro sottopone i propri accertamenti ad apposita Commissione, composta come al successivo art. 5, la quale determina la definitiva indennita' da corrispondere al danneggiato.