Decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516 Art. 9
1. All' articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, il comma 3 e' sostituito dal seguente: " 3. Gli oneri relativi alle operazioni di cui al comma 2, derivanti da atti compiuti dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data del 30 giugno 1994, ancorche' posti in essere dalla Cassa depositi e prestiti, sono a carico dei proventi delle operazioni stesse ovvero, per le operazioni non perfezionate, sono imputati al capitolo relativo all'ultimo comma dell' articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428 . I proventi netti sono versati alla entrata del bilancio dello Stato, con le modalita' determinate con decreto del Ministro del tesoro.".